L'Ufficiale di Anagrafe rilascia i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia a chiunque ne faccia richiesta.
I certificati di cittadinanza, stato libero, stato vedovile e godimento dei diritti politici possono essere rilasciati solo ai cittadini italiani. I certificati di nascita e matrimonio possono essere rilasciati ai cittadini stranieri solo se l'evento è avvenuto in Italia o se è stato registrato in anagrafe con idonea documentazione debitamente tradotta e legalizzata laddove previsto.
I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (ad eccezione della professione e titolo di studio) può essere certificata con i certificati di: cittadinanza; stato libero; risultanza anagrafica di nascita; esistenza in vita. Inoltre, nel caso di stati e qualità personali concernenti la stessa persona, questi possono essere contenuti in un unico documento mediante richiesta di certificati contestuali. Per i cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) sulla base delle risultanze di anagrafe, si rilasciano: stato di famiglia e certificato di residenza, riferiti alla data di emigrazione per l'estero.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183Â nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati che lo consentono.
Presentarsi presso gli Uffici demografici, che ricevono previo appuntamento telefonico e negli orari di apertura.
Qualora sia richiesto un certificato di una persona estranea alla famiglia anagrafica del richiedente, necessita richiesta scritta su apposito modulo (vedi modulistica).
Rilascio di certificati anagrafici
Gli Uffici ricevono previo appuntamento telefonico e negli orari di apertura.
Marca da bollo da € 16,00 salvo nei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla normativa vigente
L. 183/2011.
La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi. Ai sensi dell'art. 15 L. 183/2011 sui certificati è apposta la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Questi ultimi sono obbligati ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Di norma il rilascio è immediato, ad eccezione delle certificazioni storiche per le quali è necessaria la consultazione degli archivi storici anagrafici
(vedi modulistica ad hoc allegata nella sottostante sezione "documenti allegati").
Per richiederli occorre:
- conoscenza delle generalità della persona da certificare: cognome, nome e data di nascita.
- conoscenza dell’uso del certificato richiesto, per una corretta applicazione dell’imposta di bollo.