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Separazione e Divorzio Avanti l'Ufficiale di Stato Civile

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Novità normative in materia di separazioni e divorzi.

(Aggiornate con circolare Ministero Interno n.5 del 24/04/2015 e con L. 55 del 06/05/2015).

Separazione e divorzio.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

 



A chi è rivolto

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Descrizione

Novità normative in materia di separazioni e divorzi.
(Aggiornate con circolare Ministero Interno n.5 del 24/04/2015 e con L. 55 del 06/05/2015).
Separazione e divorzio.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
 

Come fare

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato.

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Cambiano i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (in luogo dei tre anni di separazione personale, sono ora previsti SEI mesi se trattasi di divorzio consensuale o UN ANNO se non consensuale).
La procedura in circostanza di:
- assenza di figli;
- assenza di figli minori;
- presenza di figlio maggiorenne economicamente autosufficiente non portatore di handicap grave;
prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
Mentre
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti;
prevede che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo, da inoltrare al Comune di Montagnana, potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati di parte è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi




Cosa serve

CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli comuni di entrambi i coniugi).
• Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Potrà contenere invece l’obbligo di pagamento di somme di denaro a titolo di assegno periodico o la modifica di condizioni precedentemente stabilite circa l’assegno stesso.
• Cambiano i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (in luogo dei tre anni sono ora previsti SEI mesi di separazione se trattasi di divorzio consensuale o UN ANNO se non consensuale).

LE FASI DELL’ACCORDO
:
• Incontro preliminare previo appuntamento
• prenotazione di appuntamento per l’atto di accordo;
• il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e dovranno provvedere al pagamento del diritto fisso di € 16,00 effettuabile in contanti presso l’Ufficio di Stati Civile stesso o effettuato mediante versamento presso la Tesoreria Com.le (Causale: DIRITTO FISSO- Art. 12 c.6.- L.162/2014 coniugi……….), sul ccb IBAN IT22A0200862670000102401596 o ccp IBAN IT64U0760112100000011174356
• entrambi i coniugi dovranno altresì presentare, debitamente compilata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegati);
• nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
• l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
• nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
• La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
• La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Cosa si ottiene

Separazione e Divorzio Avanti l'Ufficiale di Stato Civile

Tempi e scadenze

Nuovi orari in vigore dal 22 gennaio 2018:
Lunedì 09.00 - 12.30
11.00 - 12.30 precedenza agli appuntamenti
Martedì 15.30 - 17.30
mattino CHIUSO
Mercoledì 09.00 - 12.30
09.00 - 11.00 precedenza agli appuntamenti
Giovedì 09.00 - 12.30
Venerdì 09.00 - 12.30
11.00 - 12.30 precedenza agli appuntamenti
Sabato 10.00 - 11.30

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Ufficio di Stato Civile
Responsabile del Procedimento
• Dott.ssa Luciana Pasotto
Telefono: 0429 81247
Email: anagrafe@comune.montagnana.pd.it stato.civile@comune.montagnana.pd.it

Riferimenti Normativi

• Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
• Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).
• Legge 55 del 06 maggio 2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 08/10/2024


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