Il contributo si può richiedere per le opere di urbanizzazione destinate a edifici di culto o per edifici adibiti allo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione): oratori, canoniche, patronati, con esclusione degli impianti sportivi, cinema, bar, sale giochi, ecc.
Le opere devono essere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, opere di nuova realizzazione o interventi relativi alla manutenzione ordinaria. E' annualmente riservata dai Comuni una quota minima dell'8% annuo degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alle opere per le chiese e gli altri edifici religiosi.