A chi è rivolto
Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:
-
abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
-
abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6mila euro;
-
siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
Descrizione
La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
Come fare
Per ottenere la prestazione l’interessato deve inoltrare richiesta all’INPS.
La domanda può essere presentata telematicamente da chi ha un’età pari o superiore a 80 anni o dal primo giorno del mese in cui viene perfezionato il requisito anagrafico, attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell’Istituto, tramite la propria identità digitale, o tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
La domanda può essere presentata per tutto il periodo della sperimentazione (fino al 31 dicembre 2026) e, se presenti i requisiti previsti dalla legge, sarà riconosciuta dal mese di presentazione fino a dicembre 2026.
Cosa serve
Possono presentare la domanda tutti coloro che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al Decreto Ministeriale n. 155 del 16 ottobre 2024 approvate con il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2024;
- un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a 6mila euro;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso dei requisiti.
Cosa si ottiene
La Prestazione Universale è composta da:
- una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Su questa quota fissa monetaria trova applicazione il terzo comma del medesimo articolo;
- una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a 850 euro mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota integrativa è finalizzata a:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
oppure:
- ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
Le due modalità di spesa sono alternative.
Tempi e scadenze
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
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Argomenti:Pagina aggiornata il 16/06/2025